statuto dell'associazione di promozione sociale

"Il mandarino"

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e della L.383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata IL MANDARINO, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.


Art. 2 SEDE

L'associazione ha attualmente sede legale in Roma, via Carlo Denina 58 - 00179 (Roma) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è illimitata.


Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione intende operare nel campo dell'educazione interculturale con l'obbiettivo di fare da ponte culturale e linguistico tra le comunità straniere presenti a Roma ed i cittadini romani, in particolare la comunità cinese, e facilitare l'integrazione e il dialogo tra le parti.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si propone di:

a)    stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

b)    avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c)    organizzare eventi culturali e interculturali per la comprensione e la diffusione delle culture e delle lingue;

d)    collaborare alla formazione della figura di mediatori e facilitatori interculturali e linguistici;

e)    pubblicare materiale audio e video, riviste o dispense per i soci;

f)    svolgere corsi e attività di formazione inerenti agli scopi dell'associazione;

g)    organizzare conferenze, dibattiti, seminari;

h)    svolgere le stesse iniziative con una didattica adeguata per bambini e ragazzi;

i)    partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;

l)    partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo dell'associazione;

m)    attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.


L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.


Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento dell'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.


Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.


Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 3 mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera o email al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci

- il consiglio direttivo

- il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote ed è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera, via mail o fax, agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Direttivo lo ritenga necessario

- quando la richiede almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l’orario, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi con l’intervallo di almeno un giorno, qualunque sia il numero dei presenti.


L'assemblea ordinaria

- elegge il Presidente;

- delinea gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;

- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

- approva il programma annuale dell'associazione;

- delibera su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.


Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.


L'assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con il voto favorevole di 2/3 dei presenti;

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.


Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri, incluso il Presidente che ne è parte di diritto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.


Il Consiglio Direttivo

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

  2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione

  3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

  4. ammette i nuovi soci

  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

  6. promuove ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

  7. decide in merito all’eventuale assunzione di personale dipendente;

  8. emana i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell’Associazione;

  9. individua, istituisce e dirige comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.


Le riunioni del Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.


Art. 11 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

- vigilare sull’osservanza delle norme statutarie;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.



Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a)    dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b)    da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c)    da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

d)    contributi di organismi internazionali;

e)    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;


Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili:

- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno  portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.


Art. 13 BILANCIO

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio. Nel bilancio debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.


Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile in un'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.


Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere divisi tra i Soci ma saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale, oppure ad altri enti di utilità sociale aventi finalità simili a quelle indicate all’art. 3 del presente statuto


Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.